Società

INTRODUZIONE

Vogliamo aprire questa sezione, dedicata alla Società, con i fondamenti della nostra Nazione riportando gli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana come un invito a riappropriarci di un testo nostro, a farlo diventare coscienza individuale e collettiva, perché possa essere di riferimento certo per ogni ragionamento sul presente e sul futuro.

Questa Associazione Culturale Politica intende impegnarsi:

  • perché la nostra Costituzione non sia più considerata come testo per addetti ai lavori, ma come testo di conoscenza, da far circolare tra la gente ed in particolare tra i giovani, da far entrare in tutte le case e scuole d'Italia perché sia memoria di come è stata pensata in origine la nostra Repubblica, su quali fondamenti si è costituita, i limiti precisi e invalicabili di chi ci deve governare, i doveri da rispettare e le libertà e i diritti di cui possiamo pubblicamente godere;

  • per evitare che quelle regole fondamentali del vivere civile, sinergia di valori diversi ma di comune intento, vengano minacciate, ignorate o cancellate per leggerezza, incuria, o dietro spinte speculative;

  • ad essere noi cittadini i primi ad avere la responsabilità di proteggerne il valore primario e fondamentale dei suoi Articoli, esigendone il rispetto e l’attuazione nella quotidianità.

Perché questo sia possibile, diventa allora imprescindibile conoscere quello che è lo spirito che anima il testo costituzionale perché solo la conoscenza può fornirci gli strumenti per esercitare la nostra cittadinanza nel pieno delle nostre facoltà e possibilità.

E, siccome tutto questo dipende da noi, val bene porgere un invito a riappropriarci di un testo nostro, a farlo diventare coscienza individuale e collettiva, base per ragionare con consapevolezza dell'oggi e del domani.


CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA, 1146/1988 del 15-29 DICEMBRE 1988

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente sentenza:

"..............................omissis.............................. La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.

Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale ...............

.................omissis................."

COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1947, n. 297 (edizione straordinaria), la Costituzione Italiana fu approvata dell'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Essa regola la vita politica e civile della Repubblica. Il testo fu il risultato di un intenso lavoro dell'Assemblea costituente e del compromesso tra le principali forze politiche in essa rappresentate le quali si ispiravano tutte ai principi della democrazia.

PRINCIPI FONDAMENTALI

art. 1. L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I – Rapporti civili

art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché‚ non si tratti di riti contrari al buon costume.

art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Titolo II – Rapporti etico-sociali

art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori

del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge.

art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III – Rapporti economici

art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s‚ e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità

art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

art. 46. Ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi

giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché‚ l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diritto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV – Rapporti politici

art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né‚ l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.


IL CALO DELLA NATALITÀ E LE SOLUZIONI (DAVVERO) NECESSARIE

24 maggio 2021


Si fa un gran parlare del calo della natalità italiana. Gli Stati Generali che si sono svolti nei giorni scorsi lo hanno sottolineato: gli italiani non fanno figli. La longevità della popolazione di uno Stato pone diverse sfide, in primis quella economica.

L’Istat stima che entro 2050 la quota di popolazione in età da lavoro scenderà al 52,3%, dal massimo del 70% di inizio degli anni 80’. Una situazione insostenibile per le casse dello Stato, visto che già oggi l’Italia spende per le pensioni più del doppio rispetto alla media Ocse (il 16,2% delle uscite pubbliche, contro l’8%).

L'indipendenza economica


Diciamolo chiaramente: un tempo ci si sposava presto, e presto s’iniziava a fare figli. Già perché, anche senza la laurea, bene o male un lavoro sicuro si trovava e l’indipendenza economica si raggiungeva molto presto. E si facevano figli con serenità.


Oggi invece le cose sono cambiate: anche se si trova un lavoro, è un apprendistato, una serie di stage, un contratto a termine nella migliore delle ipotesi, o un contratto schiavista mascherato da partita iva. Nessuna di queste soluzioni offre a un giovane d’oggi garanzie per progettare di vivere da solo, figuriamoci di mettere al molto dei bambini!

L’unica certezza che hanno i giovani italiani oggi è che l’indipendenza economica la raggiungono a 40 anni! Una triste verità messa in luce dal rapporto 2019 della Fondazione Bruno Visentini “Divario generazionale e reddito di opportunità”.


Ricordiamoci che a 40 anni la capacità riproduttiva della donna è del 10%. A 30 anni va un po’ meglio, ma siamo comunque al 30-40%.


Raggiunta l’indipendenza economica, dunque, si procede a progettare un famiglia ma ci si scontra con una dura realtà: avere figli non è per niente facile. Allora ci si rivolge ad un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Molti di questi sono pubblici e in Toscana è possibile accedervi gratuitamente, fino ad una certa età.

L'infertilità e la sterilità


La fertilità femminile declina già ai 30/32 anni, per accelerare ai 35. Le trentenni e le quarantenni quindi devono rivolgersi alle PMA.


Ma con quale successo? Su 77.509 coppie trattate, le gravidanze ottenute sono solo 18.994 di cui 14.139 i bambini nati vivi. Stiamo parlando di un tasso di riuscita di appena il 18,24% (si veda il 14° Report dell’istituto Superiore di Sanità “Attività del registro nazionale italiano della procreazione medicalmente assistita”).


C’è da chiedersi il perché di un valore così basso.


Nelle coppie trattate con Inseminazione Semplice praticata nei centri PMA la percentuale maggiore d’infertilità femminile (38,1%) non ha una causa certa (infertilità idiopatica).

I Protocolli PMA del Ministero della Salute dispongono: “Le cause di infertilità/sterilità devono essere ricercate in modo sistematico, efficace e devono essere identificati tutti i fattori rilevanti”.


Accade veramente oppure si procede con le tecniche che offrono maggiori percentuali di successo? Perché esistono ginecologi privati che riescono ad ottenere gravidanze naturali da tentativi falliti delle PMA? Non sarebbe forse il caso di focalizzarci sulla ricerca delle cause dell’infertilità femminile? In questo modo forse riusciremmo davvero a curarla…


Il Ministero della Salute in effetti si è mosso nel 2018 stanziando nel capitolo 3174 (dedicato a “Spese per studi e ricerche contro la sterilità e l’infertilità”) 103.253,00 euro per un progetto di studio o di ricerca sull’argomento (per cui poi è stata selezionata l’Università di Cagliari con il progetto “Fattori responsabili dell’infertilità di coppia e ruolo dei servizi sanitari nella presa in carico della coppia infertile”). L’infertilità femminile è un grande quesito della scienza moderna: saremmo contenti nell’apprendere che una singola ricerca di appena cento mila euro riuscisse a svelare questo misterioso arcano… Ma è plausibile che ciò non accada. Meglio che niente, benintesi!


Parliamo anche della pericolosità di sottoporsi a una terapia ormonale, necessaria in molte tecniche di procreazione assistita: gli effetti collaterali ci sono, basti leggere i foglietti illustrativi dei famaci che vengono somministrati. Molte donne decidono di interrompere o non iniziare dosaggi ormonali per non compromettere o peggiorare la propria salute.

Dunque non tutte le coppie che desiderano un figlio accedono o terminano la PMA.


Vediamo adesso le probabilità di diventare madre per una donna sopra i 35 anni. Maggiore è l’eta della donna, maggiore è il rischio di infertilità o di aborti.

La Regione Toscana ha addirittura escluso l’accesso gratuito alla fecondazione omologa femminile (con proprio ovulo) oltre i 43 anni della donna, motivando che in questo caso la percentuale di successo è davvero molto bassa. Immaginiamo che in questo modo la regione voglia abbassare le proprie spese. A ragion veduta. Tuttavia si continua a proporre (e fare) alle donne over 43 in intramoenia, cioè a pagamento.


I trattamenti di PMA generalmente non riescono al primo tentativo, e chi si affida a prestazioni private spende intorno ai 15.000 euro.


Quante sono dunque le coppie che accedono alla PMA rispetto a quelle che non possono permetterselo, per motivi di salute o economici? E quale altra strada scelgono per veder coronato il loro sogno di una famiglia completa? L’adozione.

Le politiche delle adozioni


In Toscana l’accesso all’adozione nazionale di uno o più bambini è gratuita. E’ stato realizzato un iter molto rigido per valutare l’idoneità della coppia ad occuparsi di minorenni.

Ottenuto il decreto di idoneità del Tribunale per i Minorenni di Firenze, ci si rende conto però che le probabilità di vedersi assegnare un bambino con l’adozione nazionale è molto bassa (molte domande, pochi bambini dichiarati adottabili). Non che non ci siano bambini nelle case famiglia che necessitino di una nuova e amorevole famiglia, ma l’attuale legislazione italiana sembra voler tutelare il legame con i genitori biologici, che li hanno maltrattati, abusati, abbandonati.


Alle coppie, ormai disperate, non resta che adottare all’estero. I costi sono i più disparati (in riferimento al Paese in cui si presenta domanda). In via puramente esplicativa, diciamo che possono variare da 13 mila a 45 mila euro, oltre le spese di viaggio e pernottamento nel Paese d’origine del bambino (che in alcuni casi arriva a 3 mesi). Una spesa decisamente alta. Sì è vero che da una parte il Fisco e dall’altra la Commissione per le Adozioni Internazionali tentano di dare una mano concedendo deduzioni (al 50%) e rimborsi (modulati in fasce ISEE), ma i soldi (se ci sono) devono comunque essere anticipati.


Non sarebbe invece opportuno che il Governo incentivasse le coppie italiane stanziando un bonus per l’adozione internazionale?


Tra l’altro l’Adozione Internazionale si delinea come un vero e proprio progetto di cooperazione internazionale atto a donare ad un bambino, privo degli strumenti necessari ad affrontare la propria vita, una famiglia che possa tutelarlo. Il Ministero degli Affari Esteri dovrebbe dunque sentirsi chiamato ad incentivare questo processo.

Concludendo


Se si vuole davvero risolvere il problema della natalità e della longevità del popolo italiano alla sua radice, occorre investire sul futuro del Paese. Queste, secondo noi, sono le azioni da intraprendere:

  • riformare profondamente il mercato del lavoro dando maggiore sicurezza ai giovani

  • garantire fondi sufficienti alla ricerca contro l’infertilità

  • promuovere e incentivare tecniche di protezione della fertilità (es. congelamento embrioni, ovociti, tessuto ovarico)

  • Rivedere le politiche adottive interne

  • Sostenere le adozioni internazionali.