Educazione civica

INTRODUZIONE

Prima di cimentarci praticamente nella materia di questa pagina dobbiamo precisare il significato e lo scopo della

EDUCAZIONE CIVICA:

Essa è la materia che insegna a riconoscere le forme di governo definendole in funzione del ruolo dei cittadini ed al modo di operare dello Stato.

Consiste nell'educare i cittadini alla conoscenza delle basi del vivere civile e delle leggi fondamentali che regolano i rapporti tra i singoli, la collettività ed il governo.

Platone nell'antica Grecia e Confucio in Cina, contribuirono per primi, l'uno in Occidente e l'altro in Oriente, a elaborare i concetti di diritto e di giustizia da attuare nella vita pubblica.

In Italia, fu Aldo Moro ad introdurre, nel 1958 con il D.P.R. n. 585 del 13 giugno 1958, l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole medie e superiori.

Insegnamento che con la Legge 20 agosto 2019, n. 92, pubblicata nella GU n.195 del 21-8-2019. è stato introdotto in tutti gli ordini di scuola a partire dall'anno scolastico 2020-2021.

Con D.M. 35 del 22 giugno 2020, son state emanate anche le "Linee guida per l’insegnamento dell’educazione.


Così, l’Educazione Civica si prefigge lo scopo di educare il cittadino a conoscere e riconoscere le leggi fondamentali della Costituzione italiana, ma anche il rispetto delle regole, del vivere comune, dell’ambiente e di una serie di comportamenti civici oggi di particolare importanza per la vita sociale collettiva.

POPOLO, POPOLAZIONE, NAZIONE, STATO

A questo punto, è anche necessario definire le strutture fondamentali della vita sociale di una collettività

il Popolo, la Popolazione, la Nazione, lo Stato.

Il POPOLO, nel suo significato giuridico indica l'insieme delle persone fisiche che sono in rapporto di cittadinanza con uno Stato tali da essere titolari della sovranità ma può assumere anche un significato storico-culturale, etnico-geografico o religioso se, per esempio, viene accomunato da una religione e una cultura (Dizionario di filosofia Treccani, 2009) ed il termine “Popolo" non deve essere confuso con,


La POPOLAZIONE che invece indica genericamente l'insieme degli individui che abitano uno stesso territorio.


La NAZIONE, è definita come quel Popolo caratterizzato dall’essere un gruppo specifico di individui, uniti da un comune e durevole sentimento di appartenenza e da caratteristiche comuni di lingua, cultura, religione, usi e tradizioni.


Lo STATO è, infine, una istituzione di carattere politico, sociale e culturale che esercita la propria sovranità ed è costituita da un territorio e da un popolo che lo occupa e da un ordinamento giuridico formato da istituzioni e norme giuridiche.

In politica è da considerarsi una istituzione “originaria” in quanto i suoi poteri derivano solo da sé stesso e da nessun'altra entità statuale e non è subordinato ad altri soggetti e quindi è indipendente e sovrano.


In ultima analisi si può dire che:


la POPOLAZIONE è l’insieme di individui che occupano un particolare territorio;


il POPOLO è l’insieme delle persone fisiche che si accomunano, come cittadini di uno Stato e titolari di sovranità, sia sul piano storico-culturale che su quello etnico-geografico -religioso;


la NAZIONE definisce un Popolo composto da un gruppo specifico di individui che posseggono caratteristiche di lingua, cultura, religione, usi e tradizioni comuni;


lo STATO è l’espressione di una Nazione e del suo popolo, in un ambito geografico definito, su cui estende la propria sovranità’.

LA COSTITUZIONE

LA COSTITUZIONE È LA LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E COME TALE STABILISCE LE REGOLE ED I PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI AL DI SOPRA DI TUTTE LE LEGGI.


La Costituzione è l'atto normativo primario e fondamentale che definisce: natura, forma, struttura, attività e regole di un'organizzazione.


È la fonte primaria dell'ordinamento giuridico di uno Stato e si deve ritenere come l'insieme delle norme fondamentali che disciplinano l'organizzazione dello Stato e le relazioni dello stesso con i cittadini.


Detta anche Carta Costituzionale è quindi la legge fondamentale che fissa l'organizzazione dello Stato, le regole e i principi posti a fondamento dell'intero ordinamento giuridico e che nessuno può violare, nemmeno il Parlamento.


La Costituzione italiana è definita “rigida” perché, essendo la fonte di gerarchia del nostro diritto, tutte le disposizioni aventi forza di legge sono subordinate ad essa e, se in contrasto, devono essere rimosse con procedura della Corte costituzionale.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA, 1146/1988 del 15-29 DICEMBRE 1988

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente sentenza:

"..............................omissis.............................. La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.

Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale ...............

.................omissis................."

COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1947, n. 297 (edizione straordinaria), la Costituzione Italiana fu approvata dell'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Essa regola la vita politica e civile della Repubblica. Il testo fu il risultato di un intenso lavoro dell'Assemblea costituente e del compromesso tra le principali forze politiche in essa rappresentate le quali si ispiravano tutte ai principi della democrazia.

Qui di seguito verranno riportati gli Articoli che compongono il testo integrale, ma verranno pubblicati in gruppi per argomento e contenuto, con l'invito a leggere completamente ogni singolo articolo al fine di comprenderne a pieno sia lo spirto con il quale lo redassero i Padri Costituenti che il chiaro significato in esso contenuto.

La nostra Costituzione ha il pregio di essere semplice, chiara, completa ed espressione di una Costituente plebiscitaria e democratica composta da tutte le rappresentanze popolari unite nella ricostruzione dello Stato.

PRINCIPI FONDAMENTALI


art. 1. L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

APPROFONDIMENTI

La Costituzione italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947, venne pubblicata lo stesso giorno nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.298 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, consta di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie.

Le sue norme sono distinte in tre gruppi:

  1. Principi fondamentali dell'ordinamento italiano

  2. Diritti ed i doveri dei cittadini (Parte I)

  3. Ordinamento della Repubblica (Parte II); regola gli organi principali e le loro funzioni.

Art. 1

“L'Italia è una Repubblica democratica…”

qui viene definita univocamente la Repubblica come forma di governo in cui tutti i cittadini dello Stato partecipano al potere supremo (res publica), di norma indirettamente, per mezzo di propri rappresentanti liberamente eletti, o direttamente, per mezzo del referendum, e in cui la carica di capo dello Stato non è ereditaria ma elettiva e temporanea (Dizionario di Italiano Hoepli) e deve essere fondata su principi democratici (demos Kratos), in cui il potere appartiene al popolo.

"...fondata sul lavoro..."

concetto fondamentale della forma repubblicana democratica in cui ogni cittadino

partecipa al benessere della collettività con il proprio apporto fattivo personale ma

non a senso unico perché il tipo di governo stesso deve provvedere a che ognuno

possa avere il proprio lavoro attraverso il quale dare il proprio contributo.

“…La sovranità appartiene al popolo…”

Qui viene definito in maniera chiara ed incontestabile che in una repubblica la sovranità, il potere originario e indipendente da ogni altro potere appartiene esclusivamente al popolo

“..che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” ovvero esclusivamente secondo le norme contenute nella stessa Costituzione.

Art. 2

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…”

In questo articolo viene stabilità l’esistenza di diritti che in nessun caso possono essere negati da persone o istituzioni. I diritti a cui si fa riferimento sono sia quelli indicati negli articoli della Costituzione, che quelli naturali e preesistenti alla formazione dello Stato, ossia tutti i diritti di cui un uomo gode in quanto uomo come quello di vivere, di parlare, di procreare, di circolare ecc. senza che vengano pregiudicati dal fatto di partecipare ad associazioni e questo indipendentemente da dove vive, dalla classe sociale, dal sesso ed altri di pertinente.

“…e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

L’importanza dell’articolo secondo è contenuta nel fatto che vi viene associato chiaramente il rispetto dei diritti con l’adempimento dei doveri, assunto chiave per il mantenimento della società. Anche in questo caso i doveri intesi dai Costituenti comprendono sia quelli cosiddetti naturali come il rispetto della vita propria degli altri e dei diritti altrui e che, come i diritti, prescindono da luogo, censo, età, sesso ecc.

I diritti ed i doveri in questo articolo vanno di pari passo in quanto in una società di soli diritti e senza doveri in poco tempo la situazione sarebbe ingestibile perché ciascuno sosterrebbe le proprie ragioni a danno degli altri.

Dove invece vi fossero solo doveri e senza diritti si limiterebbe sensibilmente la possibilità di ciascuno di essere sé stesso e sviluppare la propria personalità e le proprie potenzialità.

Ma in più, in questo articolo, si richiama al dovere come forma di solidarietà per contribuire alla gestione della collettività.

Un esempio di questi doveri è quello di pagare le tasse, di cui ci si può lamentare del peso e dell’uso che se ne fa, ma senza di esse non sarebbe possibile la sopravvivenza dello Stato e la società piomberebbe nel caos.